Quando scatta il diritto al compenso
La provvigione dell'agenzia immobiliare è spesso fonte di malintesi. Molti pensano che basti aver visto una casa con un agente per dovergli pagare il compenso, altri credono di poterlo evitare comprando direttamente dal venditore. La verità sta nel mezzo, ed è regolata da principi precisi che conviene conoscere.
La regola di base
Il mediatore ha diritto alla provvigione quando l'affare si conclude grazie al suo intervento. Il momento chiave è di norma la firma del preliminare: se le parti raggiungono un accordo vincolante grazie alla mediazione, il compenso è dovuto, anche se il rogito avverrà più avanti. Non basta invece una semplice visita senza esito.
Quando si può contestare
- Se il mediatore non è iscritto al registro: senza abilitazione, niente provvigione.
- Se l'affare si è concluso senza il suo contributo effettivo.
- Se l'importo non era stato concordato e supera gli usi della zona.
Un caso delicato è quello dell'acquirente che, dopo aver visto la casa con l'agenzia, prova a contattare direttamente il venditore per evitare il compenso. Questa condotta non solo è scorretta, ma di solito non funziona: se l'affare nasce dalla mediazione, la provvigione resta dovuta. Le agenzie, del resto, fanno firmare moduli che documentano le visite.
Il modo migliore per evitare contestazioni è chiarire tutto all'inizio: importo della provvigione, momento del pagamento e cosa comprende il servizio, possibilmente per iscritto. Un mediatore serio non ha problemi a mettere nero su bianco le condizioni. La trasparenza iniziale evita discussioni proprio nel momento in cui l'affare si conclude e gli animi sono più tesi.